Descrizione estesa
BOLLETTINO ARPAV LIVELLI DI ALLERTA PM10
MISURE SEMPRE IN VIGORE
TRAFFICO VEICOLARE:
DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA EXTRACOMUNALE (STATALI E PROVINCIALI), E QUELLE LUNGO I CONFINI AMMINISTRATIVI (VIA DUCA DI MODENA, VIA PIAVE, VIA BREGA, STRADA DEL CONFINE, VIA MOTTINELLO, VIA LAGHI, VIA SAN GIUSEPPE, VIA S. RITA VIA SANTA LUCIA) PER I SEGUENTI VEICOLI PER I SEGUENTI VEICOLI:
A1) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”), che siano classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA o classificati “EURO 0”, “EURO 1” ed “EURO 2” AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
A2) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;
A3) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 0”;
Note informative per i veicoli
La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).
MISURE ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO
In tutto il territorio comunale È FATTO DIVIETO:
B1) Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di passaggi a livello e dei seguenti impianti semaforici:
- incrocio Via G. Marconi/Via Loss/Via Cavazzoni;
- incrocio Via Tre Case/Via BregaNia Baracche/ Via S. Anna;
- incrocio Via Brega/Via Rossano / SS. 47.
B2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all'ecocentro comunale di Via Einaudi e/o punti di conferimento del verde di Tezze Centro e Belvedere;
RISCALDAMENTO:
C1) l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E” di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;
MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:
- l’istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 15 aprile 2025 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato. (1)
NOTE:
(1) L’ordinanza emessa per i PM10 in ottemperanza alla DGR 238/2021 limita lo spandimento dei liquami e dei concimi a base di urea e non riguarda i letami (per le definizioni vedasi DGR 813/2021, allegato A, art. 2). Tuttavia lo spandimento sia di liquami che di letami è anche soggetto alla direttiva nitrati, vedasi la DGR 813/2021 che nel periodo invernale pone limitazioni in base alle condizioni agrometeorologiche. Le giornate di divieto, sono quindi puntualmente indicate e tenute costantemente aggiornate a cura di ARPAV con apposito bollettino agrometeo, consultabile al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati