Descrizione estesa
Elettori temporaneamente residenti all'estero
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 7 maggio 2025.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Gli elettori che possono presentare domanda sono:
- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.